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DIGHE e TRAVERSE: in arrivo le nuove Norme Tecniche

in arrivo le nuove Norme Tecniche sulle dighe e traverse. il D.M. 26/06/2014 che entrerà in vigore il 07/08/2014 e andrà a sostituire le precedenti norme tecniche contenute nel D.M. 24/03/1982.

Si tratta del D.M. 26/06/2014 che entrerà in vigore il 07/08/2014 e andrà a sostituire le precedenti norme tecniche contenute nel D.M. 24/03/1982. Prevista una Commissione consultiva di monitoraggio e presenti indicazioni specifiche per le dighe esistenti.
 
 
Il decreto (D.M. 26/06/2014), emesso dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e recante le "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)".è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/07/2014, n. 156.
 
Con il nuovo decreto vengono finalmente aggiornate le precedenti norma tecniche contenute nel DM 24/3/1982 e istituita, per il periodo sperimentale di applicazione delle norme, una Commissione consultiva di monitoraggio (articolo 2), composta da dieci esperti in materia di dighe di cui quattro designati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministero dell'Interno, uno dal Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'ANCI
Compito della Commissione sarà quello di monitorare l’applicazione delle norme e predisporre, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, un rapporto sugli esiti di tale attività e di formulare eventuali proposte di aggiornamento delle norme.
 
Ambiti della norma
Sugli ambiti di applicazione, la norma specifica con chiarezza, all’articolo 3 che per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.
 
Tuttavia nel provvedimento si richiede anche che dovranno essere applicate le norme tecniche contenute nell’Allegato H "Dighe Esistenti" per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti.
Fa eccezione la fase sperimentale, durante la quale la Parte "H" andrà applicata ai casi prioritari (per importanza dell'opera, tipologia e condizioni di sicurezza di cui al comma 4 dell'articolo 3 del DM 26/6/2014) che verranno indicati dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in 60 gg dall'entrata in vigore del decreto).