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Per la RIQUALIFICAZIONE di EDIFICI, l’Emilia Romagna deroga sulle DISTANZE

Con la pubblicazione sul BUR n. 219/2014 del 18/07/2014, la Regione Emilia Romagna ha di fatto dato il via libera alla DEROGA sulle DISTANZE nel caso di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

Lo stabilisce l’ultima L.R.18/7/2014, N.17 pubblicata sul BUR-ER n. 219/2014 del 18/07/2014.
Presenti anche indicazioni sulla corretta interpretazione del legislatore sulle OPERE TEMPORANEE  
  
Con la pubblicazione sul BUR n. 219/2014 del 18/07/2014, la Regione Emilia Romagna ha di fatto dato il via libera alla DEROGA sulle DISTANZE nel caso di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.
Con l’articolo 30 della suddetta legge regionale, il legislatore integra il comma 3 dell’articolo 7 ter della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) con altri due commi: il 3 bis e il 3 ter dove vengono indicati i casi in cui è possibile andare in deroga e la prevalenza delle varie disposizioni.
Rimane chiaro che ogni DEROGA sulla DISTANZA è valida fermo restando il rispetto delle  norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico,  culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’allegato della presente legge.
 
Di seguito  si riportano i due commi.
 
3 bis. In attuazione dell’ articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici  esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra  trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e  regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o  aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del  decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’allegato della presente legge.
 
Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con la  soprelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.
 
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.".
 
Sulla stessa legge regionale (L.R.18/7/2014, N.17),  all’articolo 44, viene  inoltre fornito un chiarimento sull’interpretazione corretta dell’articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15  e relativo alle ATTIVITÀ di EDILIZIA LIBERA.

In base a tale articolo, “costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l’esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.