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Ecco il testo del decreto BIM: come cambia l'Italia delle costruzioni

L'obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorrerà dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro

Ci siamo: il testo definitivo del decreto sul BIM, inviato dopo la firma del ministro Delrio alla Corte dei Conti per la registrazione (ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è disponibile nel file allegato. Ricordiamo, in merito, che l'obbligo dell'utilizzo del building information model scatterà in via obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per gli appalti di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Poi, in seguito, ci sarà un adeguamento 'progressivo', anno per anno, per le opere di importo minore, fino all'implementazione obbligatoria del BIM anche per gli appalti inferiori ad 1 milione dal 2025.

Il decreto, come abbiamo già approfondito su Ingenio, definisce modalità e tempi di introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti e per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

Adempimenti delle stazioni appaltanti
Le SA dovranno adottare, per la formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la regolamentazione dei conflitti.

Si prevede, nello specifico, l'utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti con definizion e dell'utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l'utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

I tempi di introduzione
L'introduzione dei metodi e strumenti elettronici previsti dall'art.23, comma 1 lettera h) del Codice Appalti seguirà questa tempistica:

- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

IN ALLEGATO, IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SUL BIM

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