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Decreto BIM: le indicazioni complete del CNI

Secondo gli Ingegneri, che analizzano il decreto attuativo del MIT, in nome di una poco comprensibile difesa della concorrenza, si è optato per non mettere alcun riferimento alla norma UNI 11337 limitandosi a richiamare l'art. 68 del Codice

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la circolare n.158/2017 inerente la firma definitiva sul cosiddetto decreto BIM da parte del ministro Delrio.

Nella circolare si sottolinea, in primis, che si tratta del cosiddetto decreto "BIM" che introduce il Building Information Modelling nel processo di pianificazione, progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche.

"Il decreto chiude un lungo periodo di lavoro di tanti soggetti pubblici e privati e si basa sui risultati del lavoro della speciale Commissione Ministeriale, presieduta dal Provveditore Ing. Pietro Baratono, di cui ha fatto parte la Rete delle Professioni Tecniche rappresentata dal suo Coordinatore (Armando Zambrano)".

La commissione ha fatto numerose audizioni, tra cui anche quella della delegazione del CNI, che gli hanno permesso di acquisire una conoscenza elevata delle aspettative, delle critiche e delle criticità di tutti gli stakeholders interessati; il decreto, quindi, ha fatto tesoro di questo lavoro che ha assicurato allo stesso il giusto e necessario equilibrio tra istanze innovative e valutazione della realtà delle strutture professionali, imprenditoriali e, soprattutto, pubbliche.

Il decreto prevede un'articolazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le procedure digitali di cui sopra, scaglionata nel tempo, dal 2019 al 2025, in ragione dell'importo dei lavori delle opere da progettare; in particolare l'art 6 del decreto prevede:

  • 1° gennaio 2019 : opere di importo pari o superiore a 100 mln/euro;
  • 1° gennaio 2020 : opere di importo pari o superiore a 50 mln/euro;
  • 1° gennaio 2021 : opere di importo pari o superiore a 15 mln/euro;
  • 1° gennaio 2022 : opere di importo pari o superiore a 5.225.000 euro (art. 35 del dlgs 50/2016);
  • 1° gennaio 2023 : opere di importo pari o superiore a 1,00 mln/euro;
  • 1° gennaio 2025 : opere di importo inferiore a 1,00 mln/euro.

Le osservazioni
Il CNI rimarca che non sfuggono "i problemi legati a nuovi profili professionali (BIM Manager, BIM coordinator, BIM specialist ecc.), alla scrittura di nuove regole etiche e deontologiche più' coerenti con l'innovazione digitale, e, infine, i problemi legati alla crescita delle strutture professionali ed a una loro organizzazione in grado di competere in una sfida molto articolata e complessa quale quella che si sta aprendo".

Il primo fronte operativo in cui si impegna immediatamente il CNI riguarda tre aspetti:

  • programmi di formazione distinti per progettisti e dirigenti e funzionari pubblici, strutturati e definiti tanto nei programmi quanto nei costi;
  • convenzioni per l'acquisto agevolato di hardware e software;
  • convenzioni per l'accesso a forme di credito agevolato per gli acquisti di cui sopra.

"Sul programma di formazione intendiamo avere un coinvolgimento stretto di ANCE e ANCI per un format che, sul modello di quello già utilizzato per "Industria 4.0", traguardi anche l'esigenza di un nuovo rapporto del progettista tanto con la stazione appaltante che con il costruttore; il processo "digitale", infatti, nasce con il Capitolato informativo (Stazione appaltante), prevede la redazione dei vari livelli di progettazione richiesti (professionista) e giunge a conclusione con lo sviluppo della fase costruttiva (impresa) ed attenzione al ciclo di vita (gestore)", si legge nella circolare.

Infine, un'osservazione di tipo tecnico, su punto molto dibattuto in sede di lavori della Commissione, ovverosia quello "di decidere se esplicitare nel decreto un riferimento chiaro alla norma UNI 11337, scritta in ambito UNI da una commissione partecipata da tutti i maggiori soggetti interessati e qualificati nel settore, sul modello di quanto già presente, per esempio, nelle NTC 2008. A noi il riferimento sembrava utile, pur se, ovviamente, non cogente, perchè, in ogni caso, chi affronterà il tema del capitolato informativo e, quindi, del progetto, dovrà necessariamente fare riferimento a standard consolidati. L'ufficio legislativo del Ministero, in nome di una poco comprensibile difesa della concorrenza, ha optato per non mettere alcun riferimento limitandosi a richiamare l'art.68 del Codice. In ogni caso il lavoro di UNI sarà oggetto anche dei processi formativi di cui sopra e costituirà, comunque, il riferimento normativo più agevole per i professionisti del settore e per le stazioni appaltanti".

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