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NTC2018: la nuova NORMA TECNICA e le costruzioni in CEMENTO ARMATO

Il Prof. Cosenza ci spiega come cambia nelle nuove Norme Tecniche la parte sulle costruzioni in CEMENTO ARMATO

In relazione alla notizia data da INGENIO della firma del Ministro Delrio del DM per la pubblicazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni - NTC 2018 (LINK) i Proff. Ingg. Edoardo Cosenza e Marco Di Ludovico, dell' Università di Napoli Federico II, ci hanno inviato una prima nota di commento alla nuova configurazione normativa per le COSTRUZIONI in CEMENTO ARMATO.

La parte delle Norme Tecniche riguardante il cemento armato dovrebbe essere oramai consolidata. In pratica ci sono invece ancora alcune novità significative.

La prima riguarda l’esplicita considerazione, per la prima volta, degli effetti del confinamento degli elementi.

Vengono, infatti, introdotte formulazioni specifiche per valutare gli effetti in termini di deformazioni ultime del calcestruzzo per tener consto delle staffe negli elementi di sezione rettangolare e circolare. Sarà così possibile valutare la duttilità degli elementi esplicitamente, aspetto determinante per quantizzare l’incremento della capacità specie per elementi presso-inflessi come i pilastri: era l’ultimo tassello che mancava al progettista per fare un calcolo completo non lineare; ed adesso l’allineamento con l’Eurocodice 8 è totale. 

Un altro aspetto che indirettamente influenzerà in maniera significativa le valutazioni strutturali, in particolare in zona sismica, è l’introduzione di elementi di partizione “duttili”, per i quali il limite per gli spostamenti di piano passa da 0.5% a 0.75% dell’altezza di interpiano.

Questa introduzione, che naturalmente non vale solo per le costruzioni in cemento armato, farà variare in modo decisamente significativo le verifiche per lo Stato Limite di Danno e spingerà i progettisti alla maggior cura dello studio delle tramezzature. E’ una circostanza importantissima perché lo studio dei danni dei recenti terremoti mostrano come il costo della riparazione delle partizioni sia elevatissimo, potendo largamente superare il 50% del costo complessivo delle ricostruzioni post sisma. 

Altre modifiche importanti ci saranno nella Circolare per gli edifici esistenti in cemento armato; in particolare, per la verifica di fondamentali meccanismi fragili come quelli relativi al taglio. Non essendo però ancora approvata in via definitiva questa parte, si ritiene per adesso inutile commentare, rinviando alla pubblicazione finale della Circolare. 

Molto importante è invece il commento alla parte delle Nuove Norme relativa alle valutazioni complessive degli edifici esistenti, e cioè al capitolo 8.

Anche alla luce della recentissima sentenza della cassazione, va precisato che si introducono nuove soglie di sicurezza per la progettazione degli interventi. Definito ζE il livello di sicurezza della costruzione, a seguito di interventi di miglioramento sismico tale indice può essere inferiore all’unità ma non minore di 0.4, per le costruzioni di classe d’uso IV, e non minore di 0.1, per le costruzioni di classe d’uso II e III.

Resta invariato l’obbligo di adeguare la costruzione ai livelli di sicurezza previsti (ζE≥1) qualora si proceda all’impiego di soluzioni di isolamento sismico, quando si intende sopraelevare o ampliare la costruzione o quando se ne modifichi significativamente la risposta strutturale.

Solo nel caso di variazioni di classe e/o destinazione d’uso che comportino significativi incrementi dei carichi in fondazione si può assumere come soglia minima per l’adeguamento ζE=0.8. Vengono inoltre ulteriormente chiarite le finalità degli interventi locali che oltre possono essere impiegati oltre che nel ripristino di elementi danneggiati anche per migliorare le caratteristiche di resistenza e duttilità degli elementi strutturali, per impedire meccanismi di collasso locale o per modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.