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Maxiemendamento Manovra: scompare l'agevolazione per la classificazione sismica

Scomparso il Sisma Bonus dall'emendamento alla manovra. Ecco cosa resta ...

E' un durata una notte sole. La speranza che le agevolazioni per le consulenze tecniche mirate alla classificazione sismica degli edifici potessero essere date anche nel caso in cui poi si fosse deciso di non intervenire è stato purtroppo cassata dalla ultima riscrittura del Maxi emendamento prima della presentazione in Aula.

La classificazione sismica deglio edifici: resta l'agevolazione solo se si procede con il miglioramento sismico

MANOVRA: niente sostegno alla classificazione sismicaNella giornata di ieri (21 dicembre 2018) ci è arrivata la notizia direttamente dalle stanze del MIT: l'emendamento era stato scritto e inserito nel maxi provvedimento (vedi articolo - SISMABONUS, novità nel maxi emendamento: agevolazione 70% per spese di classificazione sismica anche senza lavori) e prevedeva un finanziamento del 70% dei costi sostenuti, nei limiti di 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo.

Purtroppo il testo è stato eliminato dal Maxi emendamento e ora resta solo la speranza, come indicato dal MIT, che sia ripresentanto nel Decreto Semplificazione.

Al momento, purtroppo, nel Maxi emendamento di aspetti collegati al tema della sismica vi è poco. Abbiamo riportato in cosa all'articolo cosa è rimasto.

Per leggere tutto il testo del Maxi Emendamento cliccate qui.

Perchè è importante finanziare la classificazione sismica degli edifici

Dalla pubblicazione del decreto relativo al Sisma Bonus abbiamo assistito, purtroppo, alla solita commedia all'italiana. Vi è stato un susseguirsi di interventi - in particolare dell'agenzia delle entrate - che hanno disinnescato gran parte dell'efficacia di questo ottimo provvedimento, che ricordiamo nacque su idea dell'ex Ministro Lupi, fu poi tenuto nel cassetto per oltre un anno dall'ex Ministro Delrio, per poi essere presentato solo dopo alcuni mesi dal terremoto di Amatrice.

Non vi è solo quindi il problema che le consulenze e le prove per la classificazione sismica non sono finanziate se poi non si procede con il miglioramento sismico dell'edificio, ma ve ne sono altri, tra cui la cessione dei crediti da parte degli incapienti, oggi ancora troppo limitata, e il basso valore riconosciuto per i capannoni industriali.

Sisma Bonus: solo chiacchiere ?

La sensazione è che il Sisma Bonus sia uno dei tanti provvedimenti che si lanciano per dire "L'ABBIAMO FATTO", ma poi non si pongano le condizioni necessarie per renderlo davvero utile e applicabile.

Eppure i limiti da superare non sono ne ignoti ne molti. 

Il Ministro Toninelli ha dichiarato in questi mesi di voler non eliminare ma rafforzare lo strumento del Sisma Bonus: speriamo che alle promesse seguano i fatti, al più presto, senza dover aspettare la prossima tragica scossa.

Che cosa è il Sisma Bonus

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Chi può usufruire del Sisma Bonus

Possono usufruire del beneficio sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES che sostengono le spese per gli interventi antisismici e detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo

Sono comprese, tra i soggetti beneficiari, anche le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione.

Possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Quali sono le Spese agevolate del Sisma Bonus

Possono essere detratte le spese per interventi di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici (art.16-bis, co.1, lett. i, del D.P.R. 917/1986), nonché le spese per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica, e gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria.

Le Percentuali detraibili del Sisma Bonus

La percentuale di detrazione è pari al:

  • 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
  • 70/80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1/2 classi;
  • 75/85%delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, che riducono il rischio sismico di ½ classi;

Le proposte di ISI per migliorare il SismaBonus

Le proposte per migliorare il Sisma Bonus e renderlo davvero utile non mancano, e alcune sono anche state messe per iscritto.

L'Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana, ha infatti presentato da mesi un Dossier al Ministro su cosa fare per far partire il Sisma Bonus e renderlo applicabile.

Il documento prevede tre livelli di proposte al MIT per migliorare non solo il SismaBonus ma anche la strategia generale per la prevenzione sismica:

  • Proposte per facilitare l’applicazione del sismabonus negli interventi su edifici ad uso produttivo
  • Proposte per facilitare l’applicazione del sismabonus nel settore residenziale
  • Proposte per una strategia di lungo termine di incentivi alla prevenzione

Su INGENIO ne avevamo parlato nell'articolo "Come potenziare il Sismabonus nella Legge di Bilancio 2019: le proposte ISI al Governo".

Maxi Emendamento e Sismica

Nel Maxiemendamento di sismica è rimasto così ben poco. Ecco in sintesi cosa è rimasto.

2 milioni per completamento della fase di ricostruzione Sisma Veneto

Al punto 389-quaterdecies compare la parola "SISMA". In relazione allo Stanziamento per ricostruzione sisma Veneto, si riporta "All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione."

Regioni del 2016 e assunzioni nella PA

Al punto 509-viciessexies si tocca il punto delle assunzioni nella PA "Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma."

Contenziosi a seguito del Sisma 1997 in Umbria 

Al punto 593-ter si affronta un tema spinoso e vecchio relativo ai contenziosi sulle attività realizzate a seguito del terremoto del 1997 in Umbria: "Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n.61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n.6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alla spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso».

Sisma 2016: spazi all'anno finanziari; proroghe; uffici all'anno speciali ricostruzione)

Al punto 593-quater di da mandato per una proroga di due anni: "All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 1.3029 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino d'imposta 2020".

Stanziamenti agli Enti Locali colpiti dal Sisma del 2016

Ai punti 599, 600, 601 e 602 si parla di stanziamenti per gli Enti Locali colpiti dal Sisma del 2016:  

"Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'aiiicolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

600. Gli oneri di cui al comma 599 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

601. Agli oneri derivanti dai commi 599 e 600, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

602. Le disposizioni dei commi 599 e 600 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Commento dell'EDITORE: peccato, ci avevamo creduto

Si, ci avevo creduto, anche perchè il testo era stato scritto, e sembrava tutto a posto. Speriamo ora nel Decreto Semplificazione.

E continueremo a scrivere al Ministro Toninelli per sollecitarlo su questo punto.