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Sicurezza sismica nelle scuole: Idoneità Statica e Vulnerabilità Sismica in Regione Lombardia

Come si giunge all’obbligo di verifica della vulnerabilità per le scuole

Il concetto di manutenzione programmata per gli edifici e l'obbligo del CIS (a Milano)

Il Comune di Milano è il primo fra i comuni italiani ad aver inserito nel proprio Regolamento Edilizio un concetto di manutenzione programmata per gli edifici simile per molti aspetti alla revisione delle auto.

Tale iniziativa nasce dalla volontà politica del Comune di Milano di aumentare la sicurezza delle costruzioni esistenti, in particolare per quanto riguarda le opere accessorie non propriamente strutturali, che però sono causa della maggior parte degli incidenti (controsoffitti, plafoni, facciate, scale, ringhiere, balconi, ecc).

Con questo scopo è stato scritto l’art. 11.6 del Regolamento edilizio del 2014 che introduce l’obbligo di sottoporre a verifica e relativa certificazione di idoneità statica (CIS) tutti gli edifici con più di 50 anni. A tale pubblicazione sono seguite le Linee Guida applicative, approvate dal Comune con Determinazione Dirigenziale del 25/11/2016, che illustrano nel dettaglio tutte le attività e i controlli che il professionista deve compiere nella stesura del CIS. In tale documento viene anche indicata in 15 anni la periodicità dei controlli e vengono definiti due livelli di verifica, ormai noti come CIS di primo livello e CIS di secondo livello. 

Va detto che il Regolamento Edilizio verrà riscritto integralmente entro aprile 2019, ma è ormai certo che il CIS rimarrà anche nel nuovo testo del RE.

sfondellamento dei solai di una scuola

Garantire la sicurezza sisimica degli edifici scolastici

Un’attenzione particolare meritano le scuole; infatti oltre all’obbligo del CIS per le scuole con più di 50 anni, le leggi nazionali prevedono un’attenzione particolare per le strutture strategiche e le strutture rilevanti.

Secondo quanto definito nel D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18016 della Regione Lombardia, le scuole ricadono fra le tipologie di edifici considerate rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

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Come si giunge all’obbligo di verifica della vulnerabilità per le scuole

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003, prevede la verifica sismica di edifici strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della Protezione Civile) e delle Regioni.

L'articolo 2 della suddetta Ordinanza prevede una azione graduale nel tempo:

a) entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (7/11/2003), il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, per quanto di loro competenza ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale di svolgimento delle verifiche degli edifici strategici e rilevanti che i proprietari devono effettuare (art. 2 comma 4)

b) entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza (novembre 2008), l'avvio e la conclusione delle verifiche sugli edifici secondo i programmi definiti in precedenza, sulla base delle competenze statali e regionali (art 2 comma 3), con la previsione di programmare l'avvio delle verifiche con priorità nelle zone sismiche classifiche a maggior rischio sismico - zona 1 e zona 2 -, per poi passare a quelle a bassa sismicità – zona 3 e zona 4.

Il Dipartimento della Protezione Civile, secondo le proprie competenze, con D.P.C.M. n. 3685 del 21 ottobre 2003, ha provveduto a definire le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza statale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Le verifiche nelle scuole lombarde

La Regione Lombardia, con il D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904, ha approvato l’elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di competenza regionale e il programma temporale delle verifiche. 

Con il Decreto Dirigenziale del 17 giugno 2011 - n.5516 è stato approvato il primo censimento completo dei 4176 edifici strategici e rilevanti nei 238 comuni in zona sismica 3. 

Purtroppo tale censimento è precedente al Decreto Regionale dell'11 luglio 2014 n. 2129 (che porta da 238 a 1028 i Comuni in Zona 3 fra cui Milano).

Pertanto, in mancanza di un nuovo censimento degli edifici strategici e rilevanti in zona 3, le verifiche di vulnerabilità sismica su tali edifici (e quindi anche sulle scuole) risultano obbligatoriamente da fare.

Pur sapendo che il tempo per fare le verifiche è scaduto, con la ragionevolezza del «Buon Padre di Famiglia» occorre definire delle priorità e procedere di conseguenza, nell’ottica di pianificare una riduzione nel lungo periodo dei rischi legati al sisma.

A Milano definita una procedura per definire una priorità delle verifiche sismiche

Con tale intendimento il Comune di Milano, con il supporto della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri, ha individuato una procedura per definire un programma temporale delle verifiche, procedura che si basa su parametri implicitamente legati alla vulnerabilità sismica quali tipologia strutturale, regolarità in pianta e in elevazione, presenza di sopraelevazioni, ecc.

Va detto che, pur considerando prioritarie le verifiche di cui sopra nelle zone 2 e 3, a 16 anni dall’Ordinanza 3274 non ci sembra più rinviabile una verifica per tali categorie di edifici anche in zona 4.


ORD-ING-MILANO.jpg Si ringrazia l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO per la gentile collaborazione