A seguito dell'uscita delle NTC 2018 e della relativa Circolare, CONPAVIPER - l'Associazione che rappresenta il settore dei Pavimenti Industriali - aveva posto al Consiglio Superiore dei LLPP alcuni quesiti con l'obiettivo di avere un parere formale su:
L'obiettivo era quello di fare chiarezza al fine di impedire che una errata interpretazione delle NTC e della Circolare potesse portare a situazioni di legalità.
Oggi, 8 agosto 2019, il Consiglio Superiore dei LLPP, che ricordiamo è la massima autorità dello Stato in materia normativa, ha inviato il parere a CONPAVIPER, il cui testo è leggibile a questo LINK.
Il CONSIGLIO SUPERIORE nel parere identifica tre diverse casistiche:
a) le pavimentazioni svolgono una funzione strutturale, quando, in caso di “fallimento” per cedimento strutturale o eccessive deformazioni, possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità ovvero determinare la perdita del requisito base della sicurezza meccanica e stabilità (così come definito all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/20111); inoltre, diversi possono essere i casi in cui la pavimentazione assume una funzione portante atta a sostenere tutti i carichi di entità rilevante (peso proprio, carichi accidentali, azioni esterne, carichi dinamici) gravanti sulle stesse e provenienti, ad esempio, da scaffalature industriali di rilevanti dimensioni, macchine complesse o gru, automezzi pesanti etc.;
b) le pavimentazioni sono connesse alle strutture di elevazione e/o di fondazione, costituendone il collegamento o comunque interagendo con esse.
c) le pavimentazioni non svolgono alcuna delle possibili funzioni strutturali inquadrabili nei casi a) e b), esse sono sostanzialmente indipendenti ed il loro danneggiamento non causa alcun danno “strutturale”. E’ questo, fra gli altri, il caso delle pavimentazioni che svolgono funzione di “finitura” dell’opera, quali ad esempio il completamento di opere di tipo “stradale”, non potendo così essere ricomprese tra le “strutture” trattate dalle richiamate Norme Tecniche per le Costruzioni.
Tutte le pavimentazioni industriali ascrivibili ai casi a) e b) rientrano nel campo di applicazione delle leggi e delle norme tecniche che regolano le costruzioni, nonché delle relative procedure tecnico-amministrative (ivi comprese quelle previste dalle LL. n.1086/71, n.64/74, dal DPR n.380/01 e, quindi, dal DM 17.01.2018).
Quindi, qualora le pavimentazioni svolgano funzione “strutturale” nel senso precedentemente chiarito, come ogni altra opera che svolga analoga funzione:
Il Documento costituisce solo una indicazione operativa circa i documenti utilizzabili a supporto di quanto non specificamente trattato dalle Norme tecniche
Quando le pavimentazioni industriali sono da considerarsi strutture (nei casi indicati ai precedenti punti a) e b)) e qualora si impieghino calcestruzzi fibrorinforzati:
questi devono essere opportunamente qualificati ai sensi di quanto previsto al §11.1 delle NTC, secondo le procedure indicate dalle Linee guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di calcestruzzi fibrorinforzati;
quando le fibre non svolgono alcuna funzione strutturale ai fini della resistenza meccanica e stabilità, e non se ne tiene quindi conto in fase progettuale, i calcestruzzi fibrorinforzati nei quali tali fibre sono impiegate non sono soggetti alle procedure di cui alle Linee Guida sopra richiamate.
ECCO IL PARERE - DA LEGGERE CON ATTENZIONE
Il mese scorso avevo pubblicato un articolo con un lungo approfondimento sull'argomento: "Lo strano caso dei pavimenti industriali in calcestruzzo"
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