Calcestruzzo Armato
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Multe Antitrust del 2017 al settore del Cemento: sconto alla Holcim

A tre anni dalla sentenza dell'Antitrust, un importante sconto a uno dei player.

L'autorità garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza el 20 dicembre 2019 ha deliberato di ridurre la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare nei confronti della società Holcim Italia S.p.A. nella misura del 50% (1.190.626 euro)

I793 - AUMENTO PREZZI CEMENTO: Provvedimento n. 28048

A conclusione di un complesso procedimento istruttorio l’Antitrust, nella propria riunione del 25 luglio 2017, aveva irrogato sanzioni per più di 184 milioni di euro alle principali imprese attive nel mercato della vendita di cemento, all’Associazione di categoria Aitec, nonché ad un rivenditore di materiali edili attivo nella regione Toscana.

Dopo quasi un anno, il Tribunale amministrativo del Lazio aveva confermato le maxi-multe inflitte dall'Antitrust.

Ora l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza el 20 dicembre 2019 ha deliberato di ridurre la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare nei confronti della società Holcim Italia S.p.A. nella misura del 50% (1.190.626 euro).

Ecco la sentenza pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n. 3 del 2020 .


I793 - AUMENTO PREZZI CEMENTO

Provvedimento n. 28048

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 26705 del 25 luglio 2017, di chiusura dell’istruttoria I793, con il quale è stato deliberato che alcune società attive nel mercato della produzione e vendita del cemento, tra cui la società Holcim Italia S.p.A., e l’Associazione di categoria AITEC hanno posto in essere un’intesa lesiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente: 1) nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento sull’intero territorio nazionale; 2) nel controllo sistematico dell’andamento delle quote di mercato relative delle Parti, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell’infrazione, è stata, tra l’altro, disposta a carico della società Holcim Italia S.p.A. l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.381.252 euro.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 29 novembre 2019, n. 8191 (di seguito anche “la sentenza”), con cui è stato accolto in parte l’appello presentato dalle società Holcim Italia S.p.A., limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata;

VISTA, in particolare, la motivazione della citata sentenza, con cui il Consiglio di Stato, richiamando “l’art. 134, comma 1, lettera c) del cod. proc. amm., che riconosce in materia la giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito”, ha ritenuto che “la misura della sanzione pecuniaria comminata dall’AGCM va ridotta del 50%” rispetto all’importo originariamente determinato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare l’importo della sanzione irrogata nei confronti delle società Holcim Italia S.p.A., con il provvedimento n. 26705 del 25 luglio 2017, in attuazione del parametro di quantificazione statuito dal giudice amministrativo nell’esercizio della sua cognizione estesa al merito;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato nella citata sentenza, l’importo della sanzione irrogata alla società Holcim Italia S.p.A. con il provvedimento dell’Autorità

n. 26705 del 25 luglio 2017, pari a 2.381.252 euro, deve essere ridotto nella misura del 50%

(cinquanta percento);

CONSIDERATO che in applicazione di tale parametro di quantificazione, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società Holcim Italia S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26705 del 25 luglio 2017 risulta pari a 1.190.626 euro;

tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare nei confronti della società Holcim Italia S.p.A. per i comportamenti ad essa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 26705 del 25 luglio 2017 è rideterminata nella misura di 1.190.626 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Calcestruzzo Armato

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