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Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e alta vigilanza: a che punto siamo?

Qual è l’oggetto di questa alta vigilanza? E come deve modulare il CSE la propria presenza in cantiere?

É oramai acquisito che il CSE ha una funzione di alta vigilanza, che riguarda il rischio interferenziale e la configurazione generale delle lavorazioni. Ma qual è l’oggetto di questa alta vigilanza? E come deve modulare il CSE la propria presenza in cantiere? Ecco un articolo di approfondimento.

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L’alta vigilanza in cantiere

Gli ultimi dieci anni sono stati estremamente importanti, per mettere a fuoco in maniera finalmente appropriata il ruolo del CSE in cantiere.

Tutto è cominciato con Cass. Pen. n. 18149/2010 che ha sancito il notissimo criterio della “alta vigilanza”:  «la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto … Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)». Ai fini dell’accertamento delle responsabilità, «occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza.»

Non sono mancate le frenate o addirittura le retromarce: “Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere …, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione» (Cass. Pen. n. 2880/2013).

Ma la Corte di Cassazione ha saputo dare atto delle proprie incertezze e contraddizioni, riconoscendo come “le concrete applicazioni mostrino sovente un cedimento, finendosi non di rado per il rimproverare al coordinatore in realtà proprio quel mancato controllo continuo che pure in premessa si afferma di non pretendere» (Cass. Pen. n. 3288/2017).

Il gestore del rischio interferenziale

Due sentenze hanno segnato in particolare la affermazione definitiva dell’alta vigilanza: Cass.Pen. n. 27165/2016 e Cass. Pen. n. 3288/2017. La prima: “il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale … Pertanto il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori».

La seconda: “Il d.lgs. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere…con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori»; invece, «le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione».

È stata così delineata in maniera chiara l’area di rischio governata dal CSE: “è quella che attiene alla conformazione generale delle lavorazioni (che tiene conto dell'area e dell'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle loro interferenze)”.

L’infrastruttura del cantiere, non la singola lavorazione né il rischio specifico

Ne consegue che «compito del coordinatore è quindi quello di prendere in considerazione le fonti di pericolo rappresentate dall'ambiente di lavoro, dal modo in cui sono organizzate le attività in esso, dalle procedure lavorative, e dalla convergenza in esso di più imprese»: in una parola, “l'infrastruttura entro la quale si colloca la singola lavorazione affidata all'impresa esecutrice”.

Al datore di lavoro la singola lavorazione; al CSE l’infrastruttura del cantiere.

Il fondamentale corollario di questa impostazione riguarda la esclusione del rischio specifico delle lavorazioni dal perimetro di competenza del CSE: “la specificità del rischio non è data dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione ma dalla riconduzione di esso all'attività per la quale si è fatto ricorso alla ditta esecutrice o invece dalla sua inerenza alla conformazione generale del cantiere”. Il CSE prende in esame i rischi “per la loro derivazione dalle ‘lavorazioni’ considerate nella loro interazione con il cantiere; ma quando uno di quei rischi attiene strettamente alla singola lavorazione, va considerato rischio specifico.»

E come tale, non è materia del CSE.

Imputare al CSE un evento lesivo in ragione della gravità del rischio o della difficoltà di esecuzione della lavorazione interessata, è dunque criterio del tutto errato e fuorviante, che nulla ha a che vedere con il solo criterio corretto in quanto imposto dalla norma, che si basa sulla distinzione delle aree di rischio.

Da qui in avanti, sono molte le pronunce che hanno escluso in capo al CSE “l’obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative” (Cass. Pen., n. 45862/2017; Cass. Pen. n. 50037/2017, Cass. Pen. n. 8092/2019). Inoltre, e soprattutto, è finalmente chiarito in maniera definitiva che “la presenza di un rischio interferenziale e della esigenza di gestire le criticità connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere” è un presupposto di fatto “essenziale per potere addebitare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un difetto di verifica, di coordinamento e di adeguamento del POS e un difetto di prescrizioni e di vigilanza sulla esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. Pen. n. 34869/2017).

Quindi, per poter “pretendere dal coordinatore per la sicurezza l’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti” è necessario “addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro”; deve cioè sussistere “un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse”.

Come spiega Cass. Pen. n. 49756/2019, il CSE governa il rischio interferenzialeche deriva dalla presenza diacronica o sincrona in cantiere di più plessi organizzativi”.

Un principio può dunque darsi per acquisito: al CSE compete l’alta vigilanza avente ad oggetto la configurazione generale delle lavorazioni e finalizzata a prevenire il rischio interferenziale quando sono presenti più imprese.

Quale oggetto ha l’alta vigilanza? (Cos'è?)

La generale configurazione delle lavorazioni include l’apprestamento delle opere provvisionali finalizzate a prevenire crolli, o lo sgombero dei locali sottostanti, secondo Cass.  Pen. n. 24101/2018 (fattispecie di crollo del locale officina avvenuto nel corso dei lavori di realizzazione di un solaio carrabile sopraelevato); la presenza dei parapetti, lo spessore delle assi del piano di calpestio, secondo Cass. Pen. n. 8092/2019 (fattispecie di caduta dall’alto per rottura delle assi).

Essa non include invece la verifica dei dispositivi di sicurezza dei ganci delle gru per impedire l’accidentale sganciamento del carico (Cass. Pen. n. 20828/2019: è importante sottolineare che la Corte esclude trattasi di area di rischio del CSE non solo “in relazione all’oggetto dei controlli”, ma anche “in riferimento al fatto che nel cantiere era impegnata una singola ditta appaltatrice”).

Come si compie l’alta vigilanza (COME è?)

Per assolvere l’obbligo di alta vigilanza, non conta solo individuare cosa deve essere controllato e cosa no.

Conta anche il modo con il quale il CSE gestisce il suo ruolo.

Anche in questo caso, è condiviso dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte il principio delle necessità di presenza  nei momenti topici delle lavorazioni, dove topici si intende rispetto alla funzione di controllo: occorre una periodicità “compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose” (Cass. Pen. n. 27165/2016).

Non occorre dunque una presenza continua e costante del CSE (Cass. Pen. n. 1814/2010; Cass. Pen. n. 29274/2019); però della presenza devono essere rintracciabili i segni, in sede di accertamento giudiziale: verranno cercate “le tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale” (Cass. Pen. n. 27165/2016; Cass. Pen. n. 29274/2019)

Se dunque non si deve intendere la funzione di CSE come un disbrigo di attività formali (Cass. Pen. n. 47283/2014) o in maniera astratta riconducibile esclusivamente al controllo delle formali comunicazioni provenienti dalle altre figure del cantiere (Cass. Pen. n. 29274/2019), nondimeno anche i momenti formali sono elementi indispensabili  per dare evidenza dell’effettività dell’azione di controllo.

Leggi anche: Coordinatore Sicurezza e verifica di idoneità del Piano Operativo

Il controllo per fasi di lavoro in cantiere – l’obbligo di agire informato

La cadenza dei controlli non è stabilita per legge (Cass. Pen. n. 15640/2010), per cui sta al CSE stabilire quando eseguirli.

Il criterio è quello di controlli costanti (e cioè sistematici, non saltuari né occasionali senza alcuna logica) e misurati nelle fasi di lavorazione.

E’ ad esempio una fase delicata, e che giustifica una presenza ai fini di controllo, il subingresso di un’impresa ad un’altra (Cass. Pen. n. 47834/2016, che ha ritenuto violazione dell’obbligo la omessa presenza in cantiere per due-tre giorni in un tale momento “indubbiamente critico” di avvicendamento).

Ne consegue che il CSE deve tenersi informato circa lo sviluppo delle opere (Cass. Pen. n. 24101/2018); deve esercitare doveri di iniziativa ( Cass. Pen. n. 19382/2013).

Alla fine, ciò che si addebita al CSE è la “mancata rilevazione della visibile realtà del cantiere” (Cass. Pen. n. 7304/2011).

Sicché la mancata conoscenza di ciò che accade in cantiere non solo non esonera il CSE in ragione dei compiti a lui spettanti ( Cass. Pen. n. 21059/2013), ma anzi costituisce essa stessa una ragione di addebito (Cass. Pen. n. 47283/2014; Cass. Pen. n. 29794/2019 in una fattispecie in cui il CSE affermava di non essere a conoscenza della circostanza che una ditta stava lavorando in cantiere, ma la stessa era presente da quasi una settimana).

L’interruzione dei canali informativi

In questo contesto, tutto ciò che ad insaputa del CSE altera la programmazione dei lavori (e la pianificazione del CSE del proprio operato) non può che far venir meno la sua responsabilità.

Una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori da parte di un impresa è evenienza essa stessa non prevedibile dal CSE (Cass. Pen. n. 7960/2015, in una fattispecie di infortunio a seguito di ripresa estemporanea dei lavori non comunicata dal datore di lavoro al CSE in una situazione di sospensione indeterminata dai lavori) così come non è prevedibile la disponibilità di una ditta diversa (Cass. Pen. n. 18515/2014, in una fattispecie di ingresso in cantiere di una nuova ditta  non comunicato al CSE).

E’ perentoria Cass. Pen. n. 18436/2014: la responsabilità del CSE va esclusa “in radice” in caso di ripresa dei lavori dopo la sospensione dei medesimi senza preventiva comunicazione al CSE.

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