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Sismabonus, Superbonus e Super Sismabonus: la detrazione 110% del DL Rilancio vale con qualsiasi miglioramento

Riepilogo del Sismabonus classico e del Sismabonus maggiorato dal Superbonus 110% dell'art.119 DL Rilancio: la detrazione speciale vale per tutti gli interventi di miglioramento sismico, non importa se di una classe, due o più

Riepilogo del Sismabonus classico e del Sismabonus maggiorato dal Superbonus 110% dell'art.119 DL Rilancio: la detrazione speciale vale per tutti gli interventi di miglioramento sismico con passaggio di rischio, non importa se di una classe, due o più

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Partiamo dalla fine, cioè dall'ultima novità che riguarda il Sismabonus, e che ovviamente è collegata agli artt.119-121 del DL Rilancio (34/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio e in corso di conversione in legge alla Camera.

Forse a qualcuno è sfuggito, forse no, fatto sta che il Superbonus "sismico" o Sismabonus 110% vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell'art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013: NON importa se questo miglioramento comporti il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore. La 'cosa' è davvero importante, visto che il Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli 'step' di miglioramento sismico.

Il Superbonus no: per tutti, vale il 110% fino al 31 luglio 2021 (per ora).

Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico

In linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:

  1. demolizione e ricostruzione totale (non mancano casi di interventi di ingabbiamento della costruzione in una nuova struttura che assorba tutte le sollecitazioni);
  2. interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla norma;
  3. interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati.

Sismabonus classico

In primis ci fù il DPR 917/1986 (T.U.I.R), dove fu introdotta un’agevolazione fiscale al 50% per interventi sul miglioramento strutturale in chiave antisismica.

Dal febbraio 2017 lo strumento previsto per la messa in sicurezza sismica degli edifici è, appunto, il Sismabonus disciplinato da:

  • Legge 232/2016 - Bilancio 2017: Sismabonus (confermato dalla Legge 205/2017 - Bilancio 2018);
  • Decreto MIT n. 58 del 28/2/2017 (modificato dal DM n.65 del 7/3/2017);
  • All. A Decreto MIT 28/2/2017: Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni;
  • Agenzia delle Entrate: varie circolari, risoluzioni e guide che precisano le modalità con cui si può usufruire del credito di imposta. La risoluzione 34/E di apr/2018 estende i casi anche alla “demolizione e ricostruzione”, cosi come la circolare 17/E lug/2018 precisa meglio la cessione del credito;
  • legge 58/2019 (Decreto Crescita conversione DL 34 4/2019) che introduce lo sconto in fattura ( la Legge di Bilancio 2020 l’ha poi soppresso per il Sismabonus e lasciandolo in vigore per lavori di Ecobonus da 200.000 Euro in poi)
  • Aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate al luglio 2019: “Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”;
  • Legge di Bilancio 2020 (G.U. 30/12/2019);
  • DM n.24 del 9/01/2020 (modifiche al DM 58 del 28/02/2017).

Il Sismabonus è la detrazione Irpef o Ires (dal 50 all'85% delle spese sostenute) riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza case e edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico:

  • la misura viene riconosciuta dal 1° gennaio 2017 e può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo, per quelli utilizzati per attività produttive e per gli interventi di demolizione e ricostruzione, purchè questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione;
  • le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003). Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione del 50%;
  • la detrazione spetta per le spese di visto di conformità e tecniche (asseverazione inclusa), spese per oneri amministrativi e spese per lavori con queste percentuali:
    • edifici condominiali: 75% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore; 85% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più);
    • singola unità immobiliare: 70% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore; 80% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più);
    • demolizione e ricostruzione: 75% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore; 85% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più)
  • la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. NB - si ha diritto al sisma bonus anche in caso di abbattimento e successiva ricostruzione di un immobile purché ricostruito con la medesima volumetria mdell’edificio precedente. La ricostruzione (dopo demolizione) senza aumento di volumetria deve risultare nel titolo amministrativo (permesso di costruire e SCIA) che autorizza i lavori, che deve indicare che si tratta di lavori di ‘conservazione del patrimonio edilizio’ e non di nuova costruzione: di fatto, quindi, le asseverazioni dei professionisti tecnici a corredo devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire. Si ha diritto al bonus anche in caso di ricostruzione con sagoma diversa e anche se è avvenuta con tenue dislocamento in confronto al sedime originario;
  • sconto in fattura: a partire dal 1° gennaio 2020, sia per l'Ecobonus che per il Sismabonus, ma solo per gli interventi "di ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro, è prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Attenzione: l'intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico;
  • soggetti beneficiari nel dettaglio (purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture):
    • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
    • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
    • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
    • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
    • Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
    • enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

Demolizione e ricostruzione nel Sismabonus classico

In tema di “demolizione e ricostruzione”, è bene sottolineare che ci sono le premialità sulla cubatura differenziate da zona a zona: per esempio, il Piano Casa dà un premio di cubatura fino al 30%, che in Calabria diventa fino al 35%, per l’abbattimento e la ricostruzione a norma antisismica e di risparmio energetico degli edifici. Premio non applicabile in alcune zone del Paese come la zona rossa dell’area Vesuviana.

Altro aspetto molto critico che frena certi interventi è l’obbligo nella ricostruzione di mantenere la sagoma di quello abbattuto, il che può impedire un efficiente utilizzo del volume a disposizione e, come capita spesso, un miglioramento funzionale.

Le classi di rischio sismico

Per la valutazione della classe di rischio sismico, anche se non più legato all’importo del beneficio, valgono Le “Linee guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico delle costruzioni” (decreto n.58 del 28/02/2017 del M.I.T. e s.m.i.- che introduce la classificazione del rischio sismico per le costruzioni basata su 8 Classi di Rischio. Per valutare la classe, che vale per l’intero edificio e si applica a tutte le sue Unità Iimmobiliari (U.I.), sono stati introdotti due metodi di calcolo che si basano sulla determinazioni di grandezza (PAM- Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza).

Sismabonus 110% (Supersismabonus o Sismabonus maggiorato)

Il comma 4 dell'art.119 del DL 34/2020 ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:

  • adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
  • interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

La cronistoria dei Bonus per le Ristrutturazioni fino al super Sisma Bonus

Ecco il Video dell'Ing. Adriano Castagnone in cui si riprende l'insieme di provvedimenti che hanno portato negli anni alla situazione di oggi.

LINK


Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art.15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) spetta nella misura del 90 per cento.

Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

I soggetti beneficari sono:

  • a) condomìni;
    b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
  • c) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

NB - i professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'assicurazione per la responsabilità civile da parte del/i professionista/i incaricato/i, quindi, deve riferirsi ad un valore non inferiore ai 500.000 euro. Per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli oltre alle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, è prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 15.000.

Seconde case

Il Supersismabonus, come il Sismabonus, vale anche per le seconde case.

Inoltre, con il cosiddetto “Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche” è prevista l’estensione dell’agevolazione Supersimsmabonus per gli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (quest’ultime due zone a seguito della disposizione introdotta dal DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche.

La vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori. In pratica, salvo precisazioni e modifiche al D.L. Rilancio in fase di conversione in legge, le modalità operative previste sono quelle del Sismabonus.

Sismabonus

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