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Laboratori sugli edifici esistenti, Cardone: Con la 633 verifiche più affidabili

A margine dell’interessantissimo evento organizzato dal Consorzio Fabre a Lucca ho avuto modo di incontrare l’ing. Pietro Cardone, presidente dell’Associazione ALIG - Associazione Laboratori di ingegneria e Geotecnica – cui ho rivolto alcune domande, anche in coincidenza con il rilascio delle prime autorizzazioni da parte del MIMS ai sensi della Circolare 633/2019.


Laboratori sugli edifici esistenti: cosa cambia

Andrea Dari:

Caro Pietro, abbiamo assistito a inizio anno al rilascio delle prime autorizzazioni da parte del MIMS ai sensi della Circolare 633/2019. Se ed in che modo questa nuova famiglia di laboratori che la 633 determina modifichi il quadro dei laboratori autorizzati già presente.

 

Pietro Cardone:

Direi che questa nuova famiglia di laboratori autorizzati vada a dare risposta ad una esigenza manifestatasi nel tempo, ed in particolare a partire dall’entrata in vigore delle NTC di cui al D.M. 14.01.2008 che, con il capitolo 8 riferito alle costruzioni esistenti, aveva costituito una importante novità normativa, disciplinando i processi attraverso cui pervenire alla conoscenza dell’opera oggetto di studio. La Norma evidenziava, tra le altre cose, la necessità della esecuzione di prove ed indagini di carattere non solo distruttivo ai fini della caratterizzazione dei materiali costituenti le strutture. Le NTC di cui al D.M.  17.01.2018 confermavano, integrandolo, tale impianto normativo e tale necessità.

Ai fini della esecuzione delle indagini  di cui parlavo si  determinava la presenza di un doppio regime: Mentre per le prove a carattere distruttivo e di caratterizzazione dei terreni si poteva fare riferimento ai laboratori autorizzati dal Ministero, ora MIMS, ai sensi delle Circolari 7617/2010 e 7618/2010, attuative dell’art. 20 della Legge 1086/1971 , poi art. 59 del D.P.R. 380/2001, che definiscono una precisa disciplina ai fini della autorizzabilità di tali laboratori; per le PND, prove non distruttive, risultava assente dalla legislazione una regolamentazione per la quale il Ministero,  attraverso apposita procedura, potesse autorizzare altri soggetti, oltre i laboratori delle Università, alla esecuzione e conseguente certificazione di tali prove. A ciò prima il legislatore e poi il Ministero hanno provveduto a dare risposta con il D.L. 32/2019 convertito in Legge e la Circolare 633/2019, la quale ultima ha mutuato, integrandoli ed adeguandoli allo specifico settore, criteri e requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione dalle Circolari citate in precedenza.

Preciso che l’attività dei laboratori autorizzati, per la funzione svolta nell’ambito della verifica della sicurezza delle costruzioni e più in generale per la tutela della pubblica incolumità, è qualificata dalle norme citate come “servizio di pubblica utilità” e tali laboratori, dalla loro istituzione con la citata L. 1086/1971, hanno svolto una funzione essenziale nel controllo di materiali e strutture a servizio dei territori di riferimento.

 

Quali i primi effetti di queste autorizzazioni: quali i rapporti con i professionisti

Andrea Dari:

Ora, ti chiedo quali possano essere i primi effetti conseguenti al rilascio del primo gruppo di autorizzazioni e se ciò possa determinare modifiche significative rispetto alle modalità con cui i professionisti procedono alla valutazione della sicurezza delle strutture ed ai connessi progetti di adeguamento/miglioramento.

 

Pietro Cardone:

La Circolare 633 ha avuto il merito di ricondurre le attività di prove ed indagini sulle costruzioni esistenti a soggetti che possano dimostrare il possesso di una serie di requisiti che siano di garanzia in ordine a modalità e rigore nella esecuzione delle prove, analogamente a quanto già in essere per le attività regolate dalle altre Circolari: essere soggetti terzi, capaci di assicurare requisiti di imparzialità, indipendenza ed integrità;  operare secondo un sistema di gestione della qualità certificato; assicurare la possibilità di esecuzione di un complesso di attività disponendo delle necessarie attrezzature, sottoposte a verifica di taratura periodiche da parte di soggetti in tal senso legittimati; utilizzo di  un organico minimo di personale rispondente a precisi criteri di qualificazione. 

Sostanzialmente sono state create le condizioni affinchè i risultati delle attività di prova possano essere validamente utilizzati ai fini della ”conoscenza” dell’opera.

 

Andrea Dari-Editore e Direttore di INGENIO

 

Le norme sono sufficienti per garantire il rigore richiesto? 

Andrea Dari:

E ci sono quelle condizioni, connesse alla emanazione della Circolare 633 ed al rilascio di queste prime autorizzazioni, tali da garantire il rigore cui fai riferimento?

 

Pietro Cardone:

Occupandomi di misure, ho difficoltà a ragionare in termini assolutistici. E cioè, la emanazione di una Norma, non da molto tempo approvata e che ancora necessita di ulteriori provvedimenti per la sua attuazione, può non essere di per sé sufficiente ad assicurare ciò che fino a ieri non era assicurato

Sicuramente, però, la circostanza che ad eseguire le attività di cui si parla siano soggetti  autorizzati secondo i criteri e requisiti di cui prima parlavo e che, quindi, operino secondo sistemi di gestione della qualità certificata ed, inoltre, sottoposti a sorveglianza da parte del Ministero, alza sicuramente l’asticella della affidabilità delle verifiche e delle sperimentazioni interessate

E ciò è particolarmente significativo, come già accennato, se si considera quanta importanza abbia la caratterizzazione dei materiali costituenti le strutture nel processo per la verifica e la valutazione della sicurezza delle stesse. Questo è un processo virtuoso, che, nel tempo e con il raggiungimento di una condizione a regime connessa al rilascio delle autorizzazioni in istruttoria, costituirà quel supporto ai territori capace di perseguire il rigore e l’affidabilità cui si faceva riferimento.

 

Andrea Dari:

Cosa manca per la piena operatività di questa nuova disciplina ?

 

Pietro Cardone:

Ecco, rispetto a questo punto, che si ricollega a quanto appena detto, c’è ancora da fare. 

Mi spiego meglio: le NTC cui facciamo riferimento sono state emanate, com’è noto, nel gennaio 2018 e quindi non potevano considerare questa tipologia di laboratori, che ha avuto legittimazione a partire dall’anno successivo.

Pertanto, quale normativa cogente, le PND sono sottoposte alla disciplina prevista dalle NTC, senza una loro riserva ai laboratori autorizzati ai sensi della Circolare 633. Quindi, ad occuparsi di tali prove possono ancora essere soggetti senza una particolare verifica della loro qualificazione rispetto a quanto prima riportato e, quindi, in tal caso, senza che i rapporti di prova relativi possano avere il valore della certificazione conseguente all’attività assistita da autorizzazione ai sensi della Circolare 633.

Rispetto a questa esigenza di integrazione delle NTC nel senso di contemperare una più precisa disciplina per le PND che faccia riferimento ai laboratori autorizzati, Il Ministero ha comunque provveduto ad inserire le prime riserve di attività a tali laboratori nell’ambito di alcuni recenti provvedimenti, quali le “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” e le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti”.

Al tempo stesso, molti soggetti pubblici e privati, gestori di infrastrutture per la mobilità e/o comunque di immobili, cominciano a prescrivere nell’ambito dei capitolati speciali di appalto che regolamentano l’esecuzione dei lavori la condizione che ad occuparsi di prelievi e prove sui materiali, anche per quanto concerne le PND, siano laboratori autorizzati ex art. 59 del DPR 380/2001.

E’ da supporsi, ed è auspicabile che possa avvenire rapidamente, che questo processo sia destinato a completarsi nel prossimo futuro, con ulteriori integrazioni normative che prescrivano per le PND quanto già in essere per le prove distruttive e per quelle regolate dalle altre Circolari ministeriali.