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Cessione del credito, massimali e Superbonus: il punto nel video di ACCA

Al webinar di ACCA software le ultime su Superbonus e bonus edilizia: dal Decreto Rilancio al Decreto Sostegni-Ter fino agli ultimi provvedimenti sui prezzi (Decreto MiTE) e sulla cessione del credito (Decreto Frodi).

Superbonus, massimali di costo e cessione dei crediti al centro del webinar organizzato da ACCA software lo scorso 25 febbraio: analisi delle ultime novità normative, considerazioni, prospettive e l’atteso question time in diretta Instagram con risposte e chiarimenti ai dubbi posti dai tecnici intervenuti.

Un’occasione per fare il punto sulla situazione dei bonus edilizia.

 

Cessione del credito

Una delle novità più interessanti introdotte dal DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per i bonus edilizia è senza dubbio il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale previsto all'art. 121, comma 1: cessione del credito e sconto in fattura.

Sono state proprio queste opzioni, enfatizzate dalla percentuale di agevolazione fiscale concessa, a determinare l’importante risultato di questa grande operazione di miglioramento (energetico e sismico) del patrimonio edilizio italiano.

Ma il proliferare di frodi ha determinato l’introduzione di qualche correttivo.

È di inizio anno l’entrata in vigore di quello previsto dall’art. 28 del D.L. n.4/2022, che rende la cessione del credito, originariamente prevista senza alcun limite, cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Una tal ‘stretta’, è facile prevederlo, avrebbe effetti fortemente negativi, rischiando di affossare gli effetti espansivi del Superbonus sull'economia italiana.

Porre dei limiti alla libera circolazione dei crediti d’imposta, dopo che l’intera operazione Superbonus 110% è stata costruita su questa particolarità, significa sottrarre alle imprese cessionarie le opportunità di successive monetizzazioni, con inevitabili conseguenze per il loro equilibrio finanziario.

Se da una parte si raggiungerebbe lo scopo di avere una tracciabilità del credito, dall’altra è indubbio che si bloccherebbe l’operatività delle filiere sane, in quanto gli stessi intermediari finanziari sarebbero limitati ad acquistare soltanto una quantità di crediti necessari alle loro specifiche esigenze e non anche quantità maggiori che avrebbero potuto poi cedere ad altri utilizzatori finali.

Ecco perché, sollecitato da più parti, il 18 febbraio è stato approvato in Consiglio dei Ministri un nuovo intervento sull’art. 121 del DL 34, che abroga l’articolo 28 comma 1 del decreto Sostegni ter, consentendo il ritorno delle cessioni multiple. Anche se non illimitate.

 

Cessione dei crediti multipla

Il DL n.13/2022 (cd. Decreto Frodi), pubblicato il 25 febbraio, è già in vigore (dovrà essere convertito in legge nel canonico termine dei 60 giorni).

Ripartono dunque le cessioni del credito multiple: saranno possibili 2 cessioni oltre la prima, le ultime due tra banche e intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo e autorizzati, quindi vigilati dalla Banca d’Italia.

 

Cessione dei crediti multipla

Come funziona

In pratica, il committente potrà cedere il credito d’imposta a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo come credito di imposta o cederlo a un istituto bancario o altro soggetto abilitato. Quest’ultimo potrà utilizzare o cedere ulteriormente il credito a altro istituto. Questi non potrà più cedere il credito, ma dovrà necessariamente utilizzarlo.

Lo sconto in fattura è molto simile: il committente riceve una fattura per i lavori eseguito scontata (fino al 100%). Il credito viene automaticamente acquisito dal fornitore che ha emesso la fattura. Questi può cedere ad altro soggetto (anche banca) che a sua volta può cedere altre 2 volte (cessioni qualificate) solo a banche. Con lo sconto in fattura, in pratica il fornitore si sostituisce al beneficiario originale in termini di cessioni.

 

Cessione parziale e Codice univoco

Il DL 13/2022 prevede anche ulteriori misure. Dal 1° maggio 2022 sono introdotti:

  • il divieto di cessione parziale;
  • un codice univoco identificativo del credito ceduto.

Con la prima regola viene stabilito che i crediti non possono essere frazionati ma devono essere ceduti per l’intero importo.

Abbinato a questo provvedimento c’è l’introduzione di una sorta di “bollino di qualità” del credito, un codice per garantire la tracciabilità degli importi oggetto di cessione.

 

Bonus e imprese

Il Decreto Frodi stabilisce inoltre che si avrà accesso ai benefici fiscali solo se l'impresa applica il CCNL.

In sostanza dunque i bonus edilizi potranno essere riconosciuti solo se gli interventi vengono eseguiti da imprese che applicano i contratti del settore, quindi solo da parte di imprese regolari e qualificate anche dal punto di vista della sicurezza dei cantieri. Il riferimento dovrà essere indicato nel contratto di appalto e riportato nelle fatture.

Questo nuovo obbligo è previsto per gli appalti di importo superiore ai 70.000 euro; le imprese avranno novanta giorni di tempo per adeguarsi: questa parte del decreto acquista efficacia dopo questo lasso di tempo e solo sui lavori edili avviati successivamente.

 

Sanzioni

Infine, altra novità di rilievo del DL 13/2022, è rappresentata da sanzioni e pene nei casi in cui venga riscontrata una falsa asseverazione.

In particolare per i tecnici che producano false asseverazioni o omettano informazioni rilevanti sul progetto che beneficia dei bonus edilizia o ancora che attesta il falso sulla congruità delle spese prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro, con aumento di pena qualora «il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri».

Prevista anche la sospensione della detrazione in caso di sequestro del credito da parte della Procura.

 

Decreto MiTE - Costi massimi specifici agevolabili 

Il 14 febbraio è stato invece emanato dal MiTE il decreto con i massimali per gli interventi di efficientamento energetico (superbonus e altri bonus).

 

Decreto MiTE - Costi massimi specifici agevolabili

 

Nello specifico, il DM definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per alcune tipologie di interventi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, come sappiamo obbligatorie per il Superbonus e per gli altri bonus edilizia.

Il provvedimento aggiorna i massimali individuati dal decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, sostituendo l’Allegato I con il nuovo Allegato A.

Il Decreto MiTE stabilisce che i massimali non comprendono IVA, costi di posa in opera e soprattutto gli oneri professionali; ciò significherebbe che le voci presenti dovrebbero essere considerate in linea di principio e con le dovute eccezioni, come voci elementari (materiali) a cui sommare le spese di posa in opera e i costi accessori.

Diversi i dubbi sollevati da più parti sull’argomento, per cui si rende necessario attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta perché ogni dubbio sia dissipato.

In ogni caso il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. 

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Da ACCA ecco 2 strumenti utilissimi:


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