Sistemi di Fissaggio | GL LOCATELLI SRL
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Profili di ancoraggio: marcatura CE da EN1090 o da Valutazione Tecnica Europea (ETA)?

A seguito di una richiesta di parere avanzata dall'azienda GL Locatelli circa il dibattito sulla marcatura CE da EN1090 o da ETA per i profili di ancoraggio, il Consiglio Superiore dei LLPP ha chiarito che il fabbricante dovrà pervenire alla marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA) “ e non da EN 1090, fornendo quindi le corrette indicazioni di accettazione dei prodotti in cantiere da parte del Direttore dei Lavori.


Da molti anni l’Italia non prendeva una posizione tanto determinata sui prodotti delle Costruzioni e questa volta il CSLLPP è intervento per fare chiarezza circa il dibattito tra marcatura CE da EN 1090 o da ETA per i profili di ancoraggio (utilizzati per collegare gli elementi prefabbicati), che si era creato a seguito della interpretazione della Circoalre n.7 /2019 sull'argomento.

Ma andiamo per ordine.

Le Nuove Norme Tecniche pubblicate nel 2018 stabiliscono che “I collegamenti tra elementi prefabbricati … condizionano in modo sostanziale il comportamento statico dell’organismo strutturale e la sua risposta sotto azioni sismiche. …. I dispositivi meccanici che realizzano tali collegamenti devono essere qualificati secondo le procedure al § 11.8

Fra i collegamenti vi sono i profili di ancoraggio detti anche binari di ancoraggio o anchor channels nella definizione europea di EAD (European Assesment Document), da cui derivano le ETA (Valutazione Tecnica Europea).

I profili di ancoraggio si ascrivono fra i prodotti da costruzione non coperti da norma armonizzata cogente ma l’importanza del ruolo assolto da questo tipo di ancoraggio, caratteristico per l’esecuzione in sicurezza di fissaggi al calcestruzzo, ha determinato la designazione del primo ETA già nel 2009. 

La Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP. pubblicata si G.U. n.5 del 11 febbraio 2019 al punto C 11.8.6 (Dispositivi meccanici di collegamento) ribadisce quanto asserito dalle NTC.

Ma la Circolare 21 va oltre, osservando che i collegamenti “sono realizzati in appositi centri di trasformazione, dotati di certificazione CE ai sensi delle norme armonizzate UNIEN 1090-1, ovvero di apposita denuncia di attività rilasciata dal STC”, da qui l’errata interpretazione che per produrre i profili di ancoraggio fosse sufficiente produrre un LUOGO certificato piuttosto che disporre di un’approfondita valutazione tecnica del prodotto.

 

Il parere del CSLP: la marcatura CE di profili di ancoraggio da EN1090 non è consentita

Con il pronunciamento del 5 aprile 2022 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici risponde al quesito e chiarisce le disposizioni, valevoli in Italia, a cui devono attenersi i Direttori Lavori e i Progettisti delle opere edili per l’accettazione del prodotto in cantiere.

Il CSLP conferma quanto espresso dalle NTC 2018 § 11.1 caso C … "Il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA) ….. oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Finalmente è chiaro, i Direttori Lavori devono accettare in cantiere prodotti CE, in particolare per quanto concerne i fissaggi, i profili di ancoraggio o binari di ancoraggio devono avere CE da ETA. La marcatura CE di profili di ancoraggio da EN1090 non è consentita.  

I prodotti marcati erroneamente con EN1090 sono presenti in alcuni cantieri e in particolare è nota la presenza di ancoraggi marcati CE da EN1090 all’interno di manufatti prefabbricati in calcestruzzo, tali manufatti potrebbero diventare oggetto di contestazione in uno stato avanzato dei lavori creando gravi problemi al cantiere.

Sul mercato italiano sono presenti diversi produttori con CE da ETA così che la scelta e l’approvvigionamento non subiscono restrizioni. Il sito www.anchorchannels.com mette a disposizione prodotti certificati e software di calcolo.

Di seguito si riporta il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.


Le NTC 2018 al § 7.4.5.2 (Collegamenti) stabiliscono che “I collegamenti tra gli elementi prefabbricati - e tra questi e le fondazioni - condizionano in modo sostanziale il comportamento statico dell’organismo strutturale e la sua risposta sotto azioni sismiche.

I collegamenti tra gli elementi prefabbricati, strutturali e non, devono essere appositamente progettati per garantire le condizioni di vincolo previste dallo schema strutturale adottato e per possedere capacità di spostamento e di resistenza maggiori delle corrispondenti domande.

I dispositivi meccanici che realizzano tali collegamenti devono essere qualificati secondo le procedure di cui al § 11.8”.

Tra le procedure previste al punto 11.8 delle NTC 2018, quelle che riguardano in modo specifico i dispositivi di collegamento in questione sono descritte al punto 11.8.6 (Dispositivi meccanici di collegamento) ove si stabilisce che:

“I dispositivi meccanici che garantiscono il collegamento fra elementi prefabbricati devono essere idonei a garantire le prestazioni previste dalle presenti norme ed in particolare, in presenza di azioni sismiche, al § 7.4.5.2.

Ai suddetti dispositivi meccanici, si applica quanto riportato ai punti A) o C) del §11.1”.

In merito a tale ultimo richiamo è necessario riportare, per la parte che interessa, il testo delle NTC 2018 in maniera da esplicitare il possibile iter di qualificazione del prodotto in questione.

In particolare il § 11.1 disciplina quanto segue.

“Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n. 1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 .

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

  • identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
  • qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
  • accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;

B) […]

C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”.

Il prodotto oggetto di parere, “profili di ancoraggio” (in inglese “anchor channels”) è da considerarsi una delle tipologie di collegamento tra elementi prefabbricati e ricade nei paragrafi sopra richiamati. In particolare per tutte le tipologie di ancoraggio di cui al § 7.4.5.2 (Collegamenti) - ivi compresi gli “anchor channels” - allo stato non sono disponibili norme armonizzate che ne disciplinano l’identificazione e la qualificazione e, pertanto, agli stessi non può applicarsi il caso A) sopra richiamato del § 11.1 delle NTC 2018.

Resta, dunque, applicabile ai collegamenti tra gli elementi prefabbricati e, nello specifico ai profili di ancoraggio” (in inglese “anchor channels”), il solo caso C) del punto 11.1 delle NTC 2018.

Il caso sopra richiamato disciplina, infatti, l’identificazione e la qualificazione di detti prodotti in due modalità ossia con marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA) oppure il “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT).

Nel caso specifico per i prodotti in questione “anchor channels” è disponibile il documento EAD (European Assesment Document) 330008-03-0601, datato maggio 2018 - che ha sostituito la versione precedente EAD 330008-02-0601 del febbraio 2016 - sulla base del quale i fabbricanti sono tenuti a pervenire alla certificazione ETA, ossia alla “Valutazione Tecnica Europea” (ETA) e al successivo ottenimento della marcatura CE.

Nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” - pubblicata su G. U. n. 5 del 11 febbraio 2019 - al punto C 11.8.6 (Dispositivi meccanici di collegamento), al primo comma, si ribadisce quanto già presente nelle NTC 2018 al corrispondente paragrafo del punto 11.1:

“Le NTC prevedono che i dispositivi meccanici che garantiscono il collegamento fra elementi prefabbricati, siano dotati di marcatura CE ai sensi del § 11.1, caso A), oppure, ai sensi del § 11.1, caso C), di Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), o ancora, di un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Fermo restando tale prescrizione ed obbligatorietà per disciplinare l’identificazione e la qualificazione dei dispositivi meccanici di collegamento fra i quali rientrano gli “anchor channels” , al successivo comma del medesimo punto C11.8.6 (Dispositivi meccanici di collegamento), la Circolare riporta una semplice osservazione sui luoghi di lavorazione e realizzazione dei citati dispositivi:

“In assenza di una norma armonizzata per lo specifico dispositivo meccanico e nelle more dell’emanazione di apposita Linea Guida per il rilascio del citato Certificato di Valutazione tecnica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si osserva che, allo stato, la maggior parte di detti elementi sono realizzabili in appositi centri di trasformazione, dotati di certificazione CE ai sensi delle norme armonizzate UNIEN 1090-1, ovvero di apposita denuncia di attività rilasciata dal STC”.

Appare evidente che, senza mutare la prescrizione di cui al § 11.1 caso C) delle NTC 2018, la predetta formulazione riguarda semplicemente la constatazione che i prodotti in questione sono realizzabili in centri di trasformazione dotatati di un sistema di controllo del processo produttivo in possesso di certificazione CE ai sensi delle norme armonizzate UNIEN 1090-1 o denuncia di attività rilasciata dal STC, e non che la predetta norma UNIEN 1090-1 sostituisce la modalità di identificazione e qualificazione disciplinata dalle NTC 2018 (§ 11.1, caso C).

Pertanto, le modalità di identificazione e qualificazione dei prodotti di collegamento di cui al § 7.4.5.2 delle NTC 2018, nel caso di specie, restano ovviamente quelle definite e disciplinate al § 11.1 caso C) delle medesime NTC 2018.

Venendo ai quesiti sottoposti dal Servizio Tecnico Centrale alla Sezione, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene esaustivamente rappresentati i primi due quesiti, chiarendo che detti dispositivi “anchor channels” debbono seguire le procedure indicate dalla norma NTC 2018 come sopra rappresentato: “… il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA) “ - con specifico riferimento all’EAD 330008-03-0601/2018 - oppure “… dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Per quanto riguarda i successivi quesiti posti, da quanto sin qui argomentato, si evidenzia che possono essere accettati ed impiegati i prodotti in questione solo se identificati e qualificati secondo quanto stabilito dalle NTC 2018 punto 11.1 caso C).

La Società Locatelli, nel porre i quesiti, dichiara che allo stato attuale sono in commercio prodotti di ancoraggio realizzati da aziende in possesso della sola certificazione derivante dalla norma EN1090 e lamenta che detti prodotti sembrerebbero commercializzati e impiegati a fini strutturali con una impropria qualificazione.

A tale riguardo, per completezza di parere, il Servizio Tecnico Centrale potrebbe farsi parte attiva nella redazione di indicazioni agli operatori di settore sulla corretta modalità di identificazione e qualificazione del prodotto oggetto di parere, utilizzando lo strumento amministrativo più consono.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione, all’unanimità, è del

PARERE

che i quesiti posti dalla Società GL Locatelli S.r.l. trovino chiarimento dai considerato di cui sopra.


La Società Locatelli, nel porre i quesiti, dichiara che allo stato attuale sono in commercio prodotti di ancoraggio realizzati da aziende in possesso della sola CE.

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