Data Pubblicazione:

Progettazione in CA: alcune considerazioni dal CNI sulla sentenza

le considerazioni del CNI in merito alla sentenza del Consiglio di Stato relativa alle competenze sulla progettazione delle strutture in cemento armato.

La sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato emessa lo scorso 23 febbraio e relativa alle competenze professionali nella progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato è stato uno di quegli argomenti che hanno fatto più parlare negli ultimi tempi nel campo della progettazione. 

Ancora una volta è stato necessario l’intervento di un giudice per mettere fine ad una questione che già la normativa spiegava con sufficiente chiarezza.
 
INGENIO si è interessato all’argomento più volte; per ultimo con l’intervista ad uno dei protagonisti della vicenda: l’ing. Luca Scappini, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona. GUARDA LA VIDEO – INTERVISTA
 
 
Con la circolare n. 526 dello scorso 24 aprile anche il CNI torna sull’argomento esprimendo il suo compiacimento e riassumendo i risultati della sentenza.
 
Sulla circolare infatti il CNI ribadisce quanto definito dalla sentenza, ossia che i professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l’importanza è riservata solamente agli Ingegneri e Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.
 
Questo perché la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lettera l) dell’art. 16 RD n. 274/1929, “purchè si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”).
 
Nella sentenza si evidenzia poi che i limiti posti dal RD n. 274/1929 alla competenza professionale dei Geometri, da un lato rispondono ad una scelta del Legislatore, per evidenti ragioni di pubblico interesse, e lasciano all’interprete ristretti margini di discrezionalità; dall’altro, indicano, di contro, “un preciso requisito, ovvero la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili da detti tecnici anche nel caso di impiego di cemento armato”.
 
Non solo. Il CNI sottolinea anche che il Consiglio di Stato esclude anche che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano aver ampliato, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alla strutture in cemento armato, le competenze professionali dei Geometri.
 
PER LEGGERE L'INTERA CIRCOLARE SCARICA IL PDF