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Oneri di urbanizzazione: rimborso in caso di rinuncia al permesso di costruire

Oneri di urbanizzazione: rimborso in caso di rinuncia al permesso di costruire Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c. , l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Con la sentenza n. 159 del 18.01.2013, la sez. I del T.A.R. Catania, in conformità alla giurisprudenza del Cons iglio di Stato (sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714), ha condannato un Comune a restituire i contributi concessori precedentemente versati dai ricorrenti poiché i lavori, oggetto del permesso di costruire, non erano mai stati iniziati. In particolare, i ricorr enti avevano presentato un progetto edilizio per la realizzazione di una struttura riabilitativa con poliambulatorio specialistico e, in vista del ritiro della concessione edilizia, avevano versato la prima rata degli oneri di urbanizzazione e costo di cos truzione pari a € 158.000,00

FONTE: UNITEL

Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c. , l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Con la sentenza n. 159 del 18.01.2013, la sez. I del T.A.R. Catania, in conformità alla giurisprudenza del Cons iglio di Stato (sez. V, 23 giugno 2003, n. 3714), ha condannato un Comune a restituire i contributi concessori precedentemente versati dai ricorrenti poiché i lavori, oggetto del permesso di costruire, non erano mai stati iniziati. In particolare, i ricorr enti avevano presentato un progetto edilizio per la realizzazione di una struttura riabilitativa con poliambulatorio specialistico e, in vista del ritiro della concessione edilizia, avevano versato la prima rata degli oneri di urbanizzazione e costo di cos truzione pari a € 158.000,00.

In seguito al mancato inizio dei lavori, e alla scadenza di validità del titolo edilizio rilasciato, i ricorrenti chiedevano al Comune la restituzione delle somme fino ad allora versate senza tuttavia ottenere alcuna risposta e pertant o proponevano ricorso al T.A.R.

I giudici catanesi accertavano l'obbligo del Comune di restituzione delle somme sottolineando come “Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decaden za del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c. , l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo p er oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circosta nza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare cosicché l'importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia t otale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente (cfr: CS, V, 2.02.1988 n.105, 12.06.1995 n.894 e 23.6.2003 n.3714; TAR Lombardia, Sez. II°, 24.03.2010,n.728 e TAR Abruzzo 15.12.2006 n.890, TAR Parma 7.04.1998 n.149)”.

In conclusione, la giurisprudenza amministrativa è del tutto concorde nel ritenere che ove il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.