SuperSismabonus e Sismabonus: una pagina per sapere tutto quello che serve su questi incentivi fiscali per le costruzioni con molti collegamenti utili per approfondire i singoli aspetti.
NB - I contenuti della pagina sono aggiornati alle seguenti disposizioni recenti:
Il Sismabonus è l’incentivo pensato per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Esistono differenti tipologie di sismabonus: ordinario (aliquota del 50%), con singolo o doppio salto di classe di rischio sismico (con aliquote dal 70% all’85%) ed ecosismbonus, con aliquote di detrazione sino all’85%. Ultimo arrivato, il super sismabonus, con aliquote che arrivano sino al 110%. Quest’ultimo incentivo è pensato solo per gli edifici condominiali a prevalenza residenziale e per gli edifici unifamiliari, mentre le altre aliquote sono per interventi su unità abitative o produttive, fruibili tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF. Il Sismabonus e il Super Sismabonus possono essere convertiti in credito di imposta cedibile, o possono essere fruiti tramite lo sconto in fattura.
La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Con questa pagina INGENIO vuole dare una guida al lettore aggiornata con tutti i riferimenti e i collegamenti ai nostri approfondimenti sui singoli punti.
La legislazione vigente prevede una serie di incentivi per la riqualificazione strutturale degli edifici esistenti e del patrimonio immobiliare, molto spesso accumunati dalla denominazione “Sismabonus”. In realtà, il panorama è ben più complesso.
L’incentivo più “semplice” è la detrazione prevista da art. 16bis del TUIR, che prevede la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute da soggetti IRPEF per la riqualificazione di immobili. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Esiste poi un ulteriore incentivo, sempre al 50% per interventi su immobili abitativi o produttivi, applicabile in zona sismica 1, 2 o 3. Questo incentivo, che prevede una detrazione “spalmata” su 5 anni e non su 10, è potenziato qualora si garantisca un singolo o duplice salto di classe di rischio sismico, e qualora venga realizzato su immobili con più unità immobiliari (non necessariamente condominiali). In questi casi la detrazione viene fatta salire dal 70% sino all’85%.
Il Superbonus non è solo un credito ceduto alla banca: è molto di più, è capacità progettuale e visione futura
il Superbonus è un incentivo fiscale volto a migliorare il patrimonio immobiliare attraverso la riqualificazione energetica, strutturale ed architettonica. Si tratta di uno strumento tramite cui arrivare al fine ultimo che non è “la casa gratis”, ma edifici e città più efficienti, più sicure, più belle.
Luca Rollino
Per effetto dell’applicazione dell’art. 119 del DL 34/2020, la detrazione è stata elevata al 110% per edifici unifamiliari, per condomini e, in ultima istanza, per edifici sino a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, con specifiche scadenze aggiornate dalla Legge di Bilancio 2022 che evidenziamo in seguito. Le aliquote “ordinarie” restano per i soggetti IRES, che godono del 110% soltanto per le spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Ulteriore possibilità è rappresentata dal cosiddetto “sismabonus acquisti”, di cui possono fruire gli acquirenti sia soggetti IRES (con aliquota fino all’85%) sia soggetti IRPEF (con aliquota del 110% per immobili residenziali) in caso di acquisto di unità immobiliari direttamente da società di costruzione, in seguito a interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con incremento volumetrico.
Tutte le detrazioni in ambito strutturale sono convertibili in credito di imposta e cedibili, ovvero sono fruibili mediante il meccanismo dello sconto in fattura.
Ecco di seguito gli aggiornamenti recenti su SISMABONUS e SUPERBONUS ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.
23 giugno 2022 - Nell'aggiornamento di giugno 2022, tutte le recenti modifiche in materia di cessione dei crediti, con le novità per le cessioni parziali e il differimento dell’esercizio delle opzioni per i soggetti Ires e le partite Iva. Scopri tutto!
30 maggio 2022 - L'Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”). Scopri tutto!
18 maggio 2022 - Il decreto-legge 50/2022, tra le novità più importanti, prevede la proroga al 30 settembre per il completamento del 30% dei lavori (SAL) in ottica Superbonus case unifamiliari e la rimodulazione della cessione del credito 'speciale' dedicata alle banche. Scopri tutto!
Tutti i provvedimenti su SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS, ...
Per leggere tutti gli aggiornamenti normativi, nonchè quelli legati alle circolari dell'Agenzia delle Entrate, alle diverse Linee Guide e istruzioni di ENEA, CONSUP, e altri .... abbiamo creato una pagina di sintesi: "Superbonus e altri bonus edilizi: gli aggiornamenti normativi".
Il Super Sismabonus consiste in una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza strutturale degli edifici esistenti. Si può applicare agli interventi effettuati sugli edifici condominiali, sugli edifici unifamiliari e sugli edifici con 2-4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto. Pensato essenzialmente per condomìni e soggetti IRPEF, può essere fruito anche da soggetti IRES nel caso di interventi su parti condominiali. Sono inoltre potenziali fruitori del super Sismabonus gli edifici di proprietà o in gestione degli ex IACP, o di enti aventi analoga funzione. La spesa agevolata è sempre pari a 96.000 €, “all inclusive”, calcolata per ogni unità immobiliare facente parte dell’immobile interessato dall’intervento.
Per approfondire ecco la nostra tabella che riprende la lista dei singoli interventi di EcoBonus e SismaBonus all'interno Superbonus ammessi.
In linea generale gli interventi di “adeguamento sismico”, “miglioramento sismico” o “locali” vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:
Intonaco armato CRM: cos'è, normativa e controlli
Con la sigla CRM (Composite Reinforced Mortar) si intende la tecnica della malta rinforzata con materiale composito, tecnica riconducibile a quella del tradizionale intonaco armato su murature esistenti, che prevede l’utilizzo di un’armatura di rinforzo costituita da reti ed angolari preformati in fibre di vetro (GFRP) o carbonio (CFRP) annegati in una malta strutturale a base di calce o cementizia.
La tecnica CRM consente di ottenere un rinforzo omogeneo e diffuso di murature esistenti di diversa tipologia e caratteristiche, fornendo miglioramenti consistenti in termini di performance meccaniche sul piano e fuori piano, garantendo duttilità della struttura, durabilità e compatibilità anche con murature storiche.
Sismabonus: le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003). Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. NB - si ha diritto al Sismabonus anche in caso di abbattimento e successiva ricostruzione di un immobile purché ricostruito con la medesima volumetria mdell’edificio precedente. La ricostruzione (dopo demolizione) senza aumento di volumetria deve risultare nel titolo amministrativo (permesso di costruire e SCIA) che autorizza i lavori, che deve indicare che si tratta di lavori di ‘conservazione del patrimonio edilizio’ e non di nuova costruzione: di fatto, quindi, le asseverazioni dei professionisti tecnici a corredo devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire. Si ha diritto al bonus anche in caso di ricostruzione con sagoma diversa e anche se è avvenuta con tenue dislocamento in confronto al sedime originario. La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Sconto in fattura/Cessione del credito: la Legge di Bilancio 2022 (234/2021) ha prorogato la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 dell’art. 121 del DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024. Secondo l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, si può infatti optare:
Queste le regole attuali delle cessioni del credito:
In tema di “demolizione e ricostruzione”, è bene sottolineare che ci sono le premialità sulla cubatura differenziate da zona a zona: per esempio, il Piano Casa dà un premio di cubatura fino al 30%, che in Calabria diventa fino al 35%, per l’abbattimento e la ricostruzione a norma antisismica e di risparmio energetico degli edifici. Premio non applicabile in alcune zone del Paese come la zona rossa dell’area Vesuviana.
Altro aspetto molto critico che frena certi interventi è l’obbligo nella ricostruzione di mantenere la sagoma di quello abbattuto, il che può impedire un efficiente utilizzo del volume a disposizione e, come capita spesso, un miglioramento funzionale.
Per la valutazione della classe di rischio sismico, anche se non più legato all’importo del beneficio, valgono Le “Linee guida per l’attribuzione della classe di rischio sismico delle costruzioni” (decreto n.58 del 28/02/2017 del M.I.T. e s.m.i.- che introduce la classificazione del rischio sismico per le costruzioni basata su 8 Classi di Rischio. Per valutare la classe, che vale per l’intero edificio e si applica a tutte le sue Unità Iimmobiliari (U.I.), sono stati introdotti due metodi di calcolo che si basano sulla determinazioni di grandezza (PAM- Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza).
Il Superbonus è stato confermato dalla Manovra 2022 ma con alcune modifiche che riguardano la tipologia di interventi, i beneficiari e l’aliquota fiscale che in taluni casi si abbassa.
Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la detrazione fiscale è infatti al:
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari è confermata la detrazione al:
Per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa è confermata la detrazione al:
Per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato è confermata la detrazione al:
Per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche su spogliatoi e affini è confermata la detrazione al:
IMPORTANTE. Tutti gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).
Il Superbonus "sismico" o Sismabonus 110% vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell'art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013: NON importa se questo miglioramento comporti il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore. La 'cosa' è davvero importante, visto che il Sismabonus classico differenzia non poco le percentuali di detrazione a seconda, appunto, degli 'step' di miglioramento sismico.
La detrazione, come dettagliato anche nella guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nelle scadenze sopraindicate per:
Sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti per il sismabonus, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche.
NB - le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
Il riferimento principale per i 'massimali di costo' è il decreto del MITE del 14 febbraio 2022, cd. Decreto Prezzi 2 o Decreto Massimali di Costo, 'attuativo' della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra, che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate). Il provvedimento entrerà in vigore - con i nuovi costi indicati nell'Allegato A - dal 15 aprile 2022.
Il decreto si applica alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del DL 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese:
per gli interventi di cui al comma 2 dell’art.121 del DL 34/2020, se non sia già stato presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (nel qual caso si applica ancora il DM 6 agosto 2020).
La Legge di Bilancio 2022 ha anche chiarito che i prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica - Ecobonus e SuperEcobonus (quindi anche i prezzari DEI) - restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, Supersismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).
Poi bisogna sempre considerare il DM Requisiti Tecnici (decreto 6 agosto 2020) che, in attuazione dell’art.14, comma 3-ter, del decreto-legge 63/2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi degli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il Superbonus 110%, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento che, però, dal 15 aprile 2022 saranno quelli indicati dal sopracitato DM 14 febbraio 2022.
Quindi, riassumendo:
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A del DM 14 febbraio 2022, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Il DM Asseverazioni stabilisce che è obbligatorio asseverare gli interventi di riduzione del rischio sismico, ovverosia uno degli adempimenti necessari ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali - compreso il Superbonus 110% - previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Si tratta dell'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. E' stata 'istituita' dall'art.16 comma 1-quater del DL 63/2013 e definita nelle sue specifiche, dapprima, dal DM 58 del 28 febbraio 2017, cd. linee guida per la classificazione del rischio sismico in ottica Sismabonus. Dentro questo provvedimento del MIT c'erano due allegati:
Per saperne di più leggi gli articoli:
NB - L'asseverazione infedele da diritto all'Erario di disconoscere l'agevolazione.
Con l'avvento del Decreto 157/2021 - Antifrodi, poi inglobato nella Legge di Bilancio 2022 che lo ha aggiunto agli artt.119 e 121 del DL Rilancio, sono stati estesi gli obblighi del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese anche per i bonus diversi dal Superbonus (e quindi anche all'Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus Facciate), in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L'estensione dell'onere riguarda in particolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (sismabonus), di recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per asseverare la congruità delle spese, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Ma per quanto riguarda l'asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità, ci sono alcune ulteriori semplificazioni:
NOVITA' DAL DL ANTIFRODI 2 - Da segnalare che l'art.2 del DL 13/2022, in vigore dallo scorso 26 febbraio, ha inserito il comma 13.bis.1 all'art.119 del DL Rilancio, specificando che "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata".
Contestualmente, il DL Antifrodi 2 ha inserio alcune novità in materia di assicurazione professionale. Al comma 14 dell'art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Ciò significa che:
Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.
Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.
Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli ampliamenti.
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione: le novità del DL Rilancio
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, nella risposta 455/2020 del 7 ottobre ha precisato che è possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale.
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110%: ok anche per demolizione e ricostruzione di una seconda abitazione non principale
Il superBonus del Decreto Rilancio esigono una conformità urbanistica. Per questo motivo oltre a dimostrare i risultati energetici e strutturali che si intendono raggiungere, è necessario una verifica di conformità edilizia ed urbanistica per le parti comuni degli immobili oggetti degli interventi che godono del 110%.
Per la fruizione del Superbonus 110%, quindi, l'abuso edilizio non è mai tollerato, la discordanza a volte sì: lo ha precisato il MEF, in una delle sue FAQ, che è ammessa una limitata tolleranza del 2% superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.
NOVITA' DAL DL SEMPLIFICAZIONI BIS (legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021): le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso non è tollerato, la discordanza a volte sì
In virtù delle modifiche effettuate dalla legge 108/2021, di conversione del DL Semplificazioni Bis (77/2021):
Per saperne di più leggi gli approfondimenti:
Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso non è tollerato, la discordanza a volte sì
Riepilogando:
condomìni, edifici plurifamiliari, Onlus, ApS e AdV (art. 119 comma 9 lett.a) e d-bis) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
persone fisiche su edifici unifamiliari (art.119 comma 9 lett.b) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art.119 comma 9 lett. c) e d) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Queste le possibilità per usufruire del bonus:
utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.
I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
Con il cosiddetto “Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche” o Sismabonus Acquisti (art.16 comma 1-septies del DL 63/2013) è stata prevista l’estensione dell’agevolazione SuperSismabonus per gli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (quest’ultime due zone a seguito della disposizione introdotta dal DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche.
L'articolo 16, comma 1-septies del DL 632013 sopracitato, inserito nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. "Sismabonus" (commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo articolo 16), si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche - e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
Per beneficiare dell'agevolazione in commento, gli immobili ricostruiti devono essere alienati dalle stesse imprese di costruzione entro il termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, come previsto dalla citata norma agevolativa.
Quindi gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi al beneficio.
NB - Anche alle spese sostenute, dopo il 1° luglio 2020 - ma solo fino al 30 giugno 2022, perché la Legge di Bilancio 2022 non ha prorogato la misura - dagli acquirenti persone fisiche delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies), si applica l'aliquota maggiorata del cd. Superbonus.
Segnaliamo, inoltre, che:
Attenzione - nella risposta 191/2021, oltre a fornire svariate precisazioni in merito, si evidenzia che l'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti delle previste attestazioni professionali. Al riguardo, si rammenta che affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare del Sismabonus Acquisti, è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione. Per saperne di più leggi l'articolo: Demo-ricostruzione, ristrutturazione, Sismabonus e Supersismabonus Acquisti: requisiti, tetti di spesa, cumulo
La procedura della cessione del credito può essere seguita anche per il Sismabonus (e SuperSismabonus). Il DL Rilancio consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere in alternativa un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.
Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:
NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 50/2022 (AIUTI): le banche possono sin da subito (secondo passaggio) cedere i crediti ai propri correntisti "professionali", e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. Tutti i dettagli qui!
NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 17/2022 (BOLLETTE ED E ENERGIA, CONVERTITO IN LEGGE 34/2022) - Nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Riepilogando:
NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE CORRETTIVO ANTIFRODI (26/2/2022), CONFLUITO NEL DL SOSTEGNI TER (4/2022, CONV. IN L. 25/2022) - Modificando l'art.121 del DL Rilancio, il DL 13/2022 ha abrogato l'art.28 del DL 4/2022 (Sostegni-Ter) cambiando ancora una volta, a partire dal 26/2/2022, il meccanismo di funzionamento delle opzioni in materia di fruizione dei bonus edilizi, prevedendo crediti cedibili al massimo per 3 volte (due oltre la prima). Le misure inserite dal DL Antifrodi Bis sono poi confluite nel DL Sostegni Ter convertito in legge (art.28 finale).
Il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate sono quindi soggetti a nuovi vincoli: la cessione del credito è stata limitata ad un solo passaggio, di fatto, nel periodo di vigenza dell'art.28 del DL 4/2022 (cioè dal 17 febbraio al 26 febbraio 2022). Dal 26/2/2022 è possibile cedere il credito una sola volta a 'terzi' e altre due volte solo in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art.106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia o verso imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Le novità si applicano anche alle cessioni relative al superbonus alberghi 80% (per le imprese turistiche) e al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Per approfondire: Superbonus e altri bonus: come funzionano le tre cessioni del credito. Solo la prima è "libera"
Sappiamo che, allo stato attuale, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021 (Antifrodi - poi confluito nella Legge di Bilancio 2022) con l'introduzione del comma 1-ter all’articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), è stato esteso a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto,
In tal senso l'Agenzia dell'Entrate aveva aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
I contribuenti possono quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla Manovra 2022.
NB1 - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione (datato 3/2/2022) con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (DL 4/2022).
La comunicazione avviene, entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".
Ma considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata (anno di imposta 2021) sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento dell'AdE del 3/2/2022 è stato previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo (scadenza in precedenza prorogata poi al 7 aprile).
NOVITA' DL 17/2022 convertito - In virtù di quanto disposto dall'art. 29-ter del DL 17/2022, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, si permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.
NB - I privati, invece, dovranno comunque sbrigarsi e chiudere entro il prossimo 29 aprile 2022. Per loro non sono previsti ulteriori spostamenti dei termini.
Attenzione: le Entrate aggiornano piuttosto spesso il canale per la relativa trasmissione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus, pubblicando le specifiche relative al software di compilazione e al software di controllo.
E' attualmente possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello, mentre l'obbligo del visto resta per Bonus Facciate e Superbonus.
Infine, sono anche state aggiornate le Faq dedicate che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti.
Ecobonus, Sismabonus: la cessione del credito legato alle detrazioni fiscali (ingenio-web.it)
Il meccanismo delle detrazioni prevede che si recuperi sotto forma di riduzione dell’imposta da pagare negli anni a venire una quota parte di spesa sostenuta per effettuare interventi di riqualificazione di edifici esistenti.
Questo presuppone almeno 3 fatti:
- che il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);
- che il soggetto abbia una capienza fiscale (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta. Questo aspetto deve essere vero per l’intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e “importante”: se infatti la detrazione supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;
- che il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).
Luca Rollino
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